Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

Descrizione

Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274,  Deliberazione della Giunta regionale 22/05/2009, n. 387, Deliberazione della Giunta regionale 03/11/2009, n. 835 e Deliberazione della Giunta regionale 17/10/2012, n. 489):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dal  Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 93 e 94):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

  • in zona 1 e in zona 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità e obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” e della certificazione per interventi di sopraelevazione
  • in zona 3 (sismicità bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori e della certificazione per interventi di sopraelevazione, obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità quali le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche nonché gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso

Anche le varianti influenti sulla struttura con modifiche che rendono l’opera strutturalmente diversa dall'originale, o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, sono soggette agli stessi adempimenti.

La gestione delle procedure per le costruzioni n zona simica e delle denunce delle opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, sono di competenza dell’Area del Genio Civile della Regione Lazio. Le comunicazioni e le istanze devono essere inviate attraverso la piattaforma regionale OpenGenio.

Approfondimenti

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.

Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

  • zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
  • zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Lombardia ha classificato il territorio adottando solo tre zone (zona 2, zona 3 e zona 4) tramite Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Protezione civile.