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Realizzare una nuova costruzione

Descrizione

Realizzare una nuova costruzione

Sono considerati interventi di nuova costruzione:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti
  • la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune
  • la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
  • interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi qualificano come interventi di nuova costruzione (anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree) oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
  • realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto dove è necessario eseguire lavori che causano una trasformazione permanente del suolo inedificato.

Approfondimenti

Non sono interventi di nuova costruzione gli (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e):

  • interventi di manutenzione ordinaria
  • interventi di manutenzione straordinaria
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10).

La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.

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