Descrizione

L’intervento di demolizione non trova una propria definizione nelle norme attuali. Si può descrivere come opposto della costruzione e consiste nell'abbattere gradualmente edifici o altre strutture. Non si tratta di un intervento di demolizione quando le opere di smantellamento sono parte di un processo di ristrutturazione, nuova costruzione o manutenzione straordinaria.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 non indica il titolo abilitativo necessario.
Anche la Suprema Corte di Cassazione (Sezione III Penale, Sentenza 17/06/2011, n. 24423), analizzando la qualificazione giuridica di un intervento di demolizione, afferma:
“che può ritenersi indubbiamente controversa, allo stato, in assenza di un più puntuale accertamento, la natura dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi di cui alla contestazione, dovendosi, però, precisare che la valutazione sul punto appartiene al giudice ordinario”.
Nella medesima sentenza, ribadendo la pronuncia 4098/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
“la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b), in quanto per tale tipo di intervento è sufficiente la denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo”
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, le demolizioni da eseguire negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione richiedono procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte.
Approfondimenti
Gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, non rientrando tra le attività edilizie libere e non essendo compresi tra quelli soggetti a permesso di costruire (PDC) o a segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA), si possono considerare soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis, com. 1).
Per gli interventi di demolizione che non rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione è possibile chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e e art. 10).
Per gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati oppure eccedenti rispetto alla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis occorre presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.